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Integra il delitto di frode nell´esercizio del commercio l´apposizione di un Bollo CE di un altro produttore in quanto la fattispecie in questione non tutela soltanto il compratore ma, salvaguardando i principi di onestà e lealtà che devono presiedere allo scambio dei beni, anche il produttore

Argomento: Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III., 31 luglio 2023, n. 33418)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 2. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, a seguito di una verifica effettuata presso il punto vendita del caseificio (…), personale del nucleo Antifrodi dei carabinieri di (…) accertò che sul banco frigo erano esposti alla vendita (…) ricotte e (…) forme di formaggio (…), i quali riportavano, oltre all’etichetta adesiva (…) e all’indicazione degli ingredienti, la dicitura “prodotto confezionato da (…) CE”; a seguito di una verifica presso il sito del Ministero della salute, si appurò che il bollo (…) corrispondeva alla società (…). Dall’esame dalla documentazione contabile, emerse che i prodotti con quel bollo erano stati acquistati non dalla (…), bensì dall’Azienda (…), che aveva un bollo CE diverso. Ciò chiarito, il primo motivo appare infondato. La Corte di merito ha ravvisato la sussistenza del delitto in esame, sul presupposto che “la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d’origine (come quello relativo ad una determinata origine territoriale del prodotto), bensì attiene alle qualità organolettiche e nutritive, etc. di uno specifico prodotto, che è quello alimentare” (…). Si tratta di una motivazione in parte errata che, ferma restando la sussistenza del reato, deve essere corretta nei termini che seguono. E’ ben vero che, per costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di tentativo di frode in commercio il detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all’ingrosso, prodotti privi di marcatura “CE” o con marcatura “CE” contraffatta (…) atteso che la dicitura “CE” non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione europea (…). Ma non è questa la situazione accertata nel caso in esame, in cui la marcatura (…) CE identifica non l’effettivo fornitore dei prodotti caseari, (…) ma un fornitore precedente, (…). In altri termini, la circostanza, accertata dal primo giudice, che l’Azienda [continua ..]

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